원문 언어: 이탈리아어
Capo III.Norme transitorie.
Art. 12. Adozione delle prime norme regolamentari.
Alla stesura dell'atto costitutivo e dello Statuto necessari per il concreto inizio dell'attività del'Associazione, ove non siano ancora costituiti i competenti organi sociali, provvederanno i soci fondatori, con deliberazione a maggioranza e con voti segreti.