لغة مصدر: إيطاليّ
i signori coniugi comparenti, convengono di adottare per la disciplina dei rapporti patrimoniali derivanti dal contratto matrimonio il regime della seperazione dei beni e convengono che ciascuno di essi conservi la titolarita dei beni che acquistera durante il mattimonio ed il tutto a norma degli articoli 215 e seguenti del Codice Civile ora vigente